Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31557 - pubb. 21/06/2022
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Cassazione civile, sez. I, 05 Giugno 1974, n. 1641. Pres. Caporaso. Est. Novelli.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - RECESSO DELLA BANCA DALL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA - OPERATIVITÀ ULTERIORE DELL'ART 1843 COD CIV - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE
In materia di apertura di credito in conto corrente garantita, nel caso di recesso dal contratto da parte della banca, a sensi dell'ultimo comma dell'art 1845 cod civ, non opera più l'art 1843 riguardante l'utilizzazione del credito in pendenza del contratto, ed alla banca non resta che chiudere contabilmente il conto relativo all'apertura di credito senza poter pretendere di collegare l'eventuale proseguimento del conto corrente di corrispondenza - ormai autonomo - con il precedente rapporto garantito. (nella specie, receduta la banca dal contratto, e revocata la garanzia da parte dei fideiussori, alla banca che si era loro rivolta per il pagamento del saldo passivo questi avevano opposto che essa aveva a torto permesso al garantito di disporre di somme versate dopo la revoca del fido, anziche imputarle a decurtazione del debito garantito. I giudici del merito avevano respinto la pretesa della banca, osservando che i predetti versamenti sul conto erano stati ampiamente superiori al debito del garantito esistente al momento della cessazione della garanzia. La SC, nel rigettare il ricorso della banca avverso tale decisione, ha enunciato il principio di cui in massima). (massima ufficiale)