Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31543 - pubb. 16/06/2020
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Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 1988, n. 6974. Pres. Bologna. Est. Caturani.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - - PROVA TESTIMONIALE I IN IPOTESI DI LIMITE EX ART. 2721 COD. CIV. - ASSEGNI EMESSI DALLA PARTE DESTINATARIA DEL CREDITO CONCESSO DALLA BANCA ED ESTRATTO CONTO - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - CONFIGURABILITÀ
Con riguardo ad un contratto d'apertura di credito - per cui non è richiesta la forma scritta ad substantiam - la prova testimoniale può essere ammessa, ancorché il valore ecceda il limite indicato dall'art. 2721 cod. civ., in presenza d'un principio di prova per iscritto, quale è costituito dagli assegni emessi dalla parte a cui favore la banca assuma d'aver concesso il credito e dall'estratto del conto. (massima ufficiale)