Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31532 - pubb. 21/04/2015

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Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 1995, n. 559. Pres. Montanari Visco. Est. Olla.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Castelletto di sconto - Autonomia e collegamento funzionale dei due negozi - Effetti e conseguenze - Prova del collegamento - Onere gravante sulla parte che eccepisce il collegamento



Nell'ipotesi in cui la banca stipuli con il cliente un contratto di apertura di credito in conto corrente e, collateralmente, un accordo tipicizzante il c.d. castelletto di sconto, consentendo che il conto corrente sia alimentato anche dal netto ricavo degli sconti, queste ultime operazioni bancarie non costituiscono meri atti di utilizzazione dell'apertura di credito in conto corrente, inserendosi, così, nel complesso schema unitario di tale contratto, ma costituiscono attuazione di negozi giuridici autonomi rispetto a quello di apertura di credito in conto corrente atteso che, data l'immanente diversità di presupposti, di effetti e di regime delle due figure giuridiche, lo sconto si innesta nel profilo funzionale dell'anticipazione bancaria in conto corrente e risulta privo di autonomia causale, sol in quanto le concrete pattuizioni afferenti ai due rapporti abbiano introdotto un collegamento funzionale tra gli stessi. L'onere di dimostrare la sussistenza di siffatto collegamento ricade sulla parte che fonda su tale dato la propria difesa, senza che al fine di detta dimostrazione sia di per sè decisivo il solo richiamo della ripetitività delle rimesse in conto del netto ricavo delle operazioni di sconto, ben potendo essere compatibile anche con l'ipotesi della autonomia dei due rapporti, mentre invece la previsione pattizia di un diverso importo del fido in conto corrente e del limite previsto nel castelletto di sconto costituisce idoneo sintomo della distinzione tra i due negozi. (massima ufficiale)




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