Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31427 - pubb. 19/06/2024

La Cassazione sottolinea la differenza tra credito da recesso e credito da finanziamento del socio

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2023, n. 30725. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Società – Soci – Crediti – Credito da recesso – Crediti da finanziamento soci – Distinzione



Il credito derivante da recesso non presenta alcuna “parentela” ontologica e “vicinanza” funzionale con il credito da finanziamento soci, e ciò per l’evidente ragione che, nel primo caso, il credito consegue allo scioglimento del rapporto sociale e in quell’evento troverebbe fondamento, mentre, nel secondo caso, la costanza del rapporto sociale costituirebbe il presupposto per l’insorgenza del credito.


Non è dunque condivisibile la tesi secondo cui il “credito da recesso” del socio deriverebbe da una sorta di “divisione” del patrimonio sociale, da uno “stralcio”, cioè, del patrimonio della società di una quota destinata a garantire i creditori sociali. Ed invero, proprio le previsioni normative di cui all’art. 2473 cod. civ., per il rimborso del valore della partecipazione, rendono evidente l’autonomia del credito, che nasce in forza dell’uscita dalla compagine sociale e dalla precedente relazione societaria, con la conseguenza che non può ritenersi esistente, a livello sistematico, un credito da recesso che possa essere considerato come una “figura atipica”, diversa, cioè, da quella di qualsiasi altro credito e come tale dunque assimilabile al credito da “finanziamento soci”, postergabile ex art. 2467 cod. civ., al ricorrere dei requisiti previsti dal disposto normativo da ultimo citato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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