La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31350 - pubb. 06/06/2024

Domanda di risarcimento del danno da errata esecuzione di intervento chirurgico e allegazione, in sede di conclusioni, di un errore medico diverso da quello prospettato nell'atto di citazione

Cassazione civile, sez. III, 23 Aprile 2024, n. 10901. Pres. Travaglino. Est. Vincenti.


Domanda di risarcimento del danno da errata esecuzione di intervento chirurgico - Allegazione, in sede di conclusioni, di un errore medico diverso da quello prospettato nell'atto di citazione - Mutamento inammissibile della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale). (massima ufficiale)