Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30954 - pubb. 17/11/2020

Affidamento bancario

Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 2000, n. 14859. Pres. Reale. Est. Adamo.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Termine di quindici giorni ex art. 1845, secondo comma, cod. civ. - Carattere dilatorio - Fondamento - Effetti - Inesigibilità del credito fino alla scadenza di detto termine - Compensazione di crediti a favore della banca, nascenti dall'utilizzo del fido, con debiti della stessa verso l'accreditato - Osservanza del termine - Necessità - Esclusione - Comunicazione del recesso alla controparte - Obbligatorietà - Limiti



In tema di affidamento bancario, il termine minimo di quindici giorni per la operatività del recesso dell'istituto di credito ex art.1845, secondo comma, cod. civ., termine di carattere dilatorio, è previsto dalla legge a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l'istituto stesso, con la conseguenza che prima della scadenza di detto termine il credito della banca non è esigibile, salvo nelle ipotesi di compensazione di detto credito con debiti che, a diverso titolo, l'istituto abbia verso l'accreditato, nel qual caso viene meno la necessità del rispetto del termine di cui si tratta, e la operazione di compensazione può essere eseguita allorché vengano in essere le condizioni di cui agli artt. 1242, primo comma, e 1243, primo comma, cod. civ. In tale ipotesi, è, altresì, irrilevante, ai fini della operatività del recesso della banca, la comunicazione dello stesso alla controparte, necessaria, invece, ove vi sia richiesta di pagamento da parte dell'istituto in relazione alle esposizioni che verso di esso abbia il cliente, in quanto tale richiesta deve essere subordinata alla concessione del predetto termine minimo di quindici giorni, il quale non può che decorrere dalla comunicazione del recesso. (massima ufficiale)




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