Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30901 - pubb. 23/01/2019

Criteri alternativi di individuazione dei crediti prededucibili

Cassazione civile, sez. VI, 18 Dicembre 2015, n. 25589. Pres. Ragonesi. Est. Mercolino.


Crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali - Prededucibilità - Criteri alternativi di individuazione - Individuazione del vantaggio per la massa dei creditori - Necessità - Indagine riservata al giudice di merito - Fattispecie in tema di crediti del difensore del fallito per l'impugnazione della sentenza di fallimento



L'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva negato la prededucibilità al credito dell'avvocato per l'attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta ad esclusivo vantaggio del debitore). (massima ufficiale)




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