La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30770 - pubb. 05/03/2024
Paziente in RSA affetto da morbo di Alzheimer: non rileva la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali
Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2024, n. 4752. Pres. Bisogni. Est. Marulli.
Oneri di degenza in RSA paziente affetto da morbo di Alzheimer – Prestazioni sanitarie congiunte a attività socio assistenziale – Onere a carico del SSN – Art. 30 I. 730/1983 e dell'art. 3 d.P.C.M. 14 febbraio 2001
In relazione al caso di un paziente parimenti affetto da morbo di Alzheimer (Cass., Sez. III, 24/01/2023, n. 2038, in motivazione), le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto - come qui del resto ha fatto il decidente - della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale.
Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socioassistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie; dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN. (Angelo Cardarella e Carlo Tommaso Gasparro) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Angelo Cardarella e Carlo Tommaso Gasparro
Testo Integrale