Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30257 - pubb. 07/12/2023

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria è necessario che il confinante sia coltivatore diretto e che coltivi effettivamente il fondo

Cassazione civile, sez. III, 11 Ottobre 2023, n. 28374. Pres. Scarano. Est. Moscarini.


CONTRATTI AGRARI - PRELAZIONE - Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni



Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo. (massima ufficiale)




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