Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30213 - pubb. 30/11/2023

Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario in materia di negoziazione di Bond emessi dall’Argentina

Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2023, n. 16184. Pres. Valitutti. Est. Fidanzia.


Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi di cui all’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 - Onere della prova - Art. 23, comma VI, D.lgs. n. 58 del 1998 - Valutazione della propensione al rischio dell'investitore



In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23, comma VI, D.lgs. n. 58 del 1998 riversa sull’intermediario l’onere di dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalla disciplina di settore e di aver dunque assolto a favore del cliente a tutti gli obblighi informativi previsti dal D.lgs. n. 58 del 1998 e dal Reg. Consob n. 11522 del 1998 e ss.mm.ii.. In particolare, l’intermediario deve consegnare all’investitore, anche quando si tratti di una società, una informazione completa in punto di natura, rendimento e implicazioni, modellata sulle specifiche caratteristiche dello strumento di investimento prescelto. L’intermediario per assolvere pienamente agli obblighi informativi deve preliminarmente acquisire una conoscenza adeguata dello strumento finanziario.


L’intermediario non può esimersi da tale adempimento neppure nei confronti di un investitore, nel caso di specie una società, che il medesimo valuti come “esperto” né tantomeno, siffatta qualifica potrebbe essere invocata per alleggerire l’onere probatorio sul medesimo incombente. (Giovanni Cedrini, Fabio Gamberi e Giulia Gambini) (riproduzione riservata)



Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini, Fabio Gamberi e Giulia Gambini del foro di Rimini


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