Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30201 - pubb. 29/11/2023

La vendita a offerta privata era una forma di vendita giudiziale, assimilabile alla vendita forzata

Cassazione civile, sez. I, 01 Agosto 2023, n. 23379. Pres. Cristiano. Est. Perrino.


Fallimento - Vendita a offerta privata - Vendita forzata ai sensi dell'art. 540 c.p.c.



La vendita a offerta privata, prevista dall'art. 106, comma 1, l. fall. ante riforma, è una forma di vendita giudiziale, assimilabile alla vendita forzata ai sensi dell'art. 540 c.p.c.


In particolare, meritano di essere evidenziati i seguenti tratti salienti:


- La vendita a offerta privata è una modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare, che non può essere equiparata alla vendita volontaria, proprio perché è un'alienazione giudiziale, in seno alla procedura fallimentare.


- L'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale, a norma dell'art. 540 c.p.c. si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo.


- L'offerente, a seguito dell'accettazione del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato, assume una posizione assimilabile a quella dell'aggiudicatario.


In conclusione, la vendita a offerta privata è una forma di vendita giudiziale, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la vendita forzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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