Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30174 - pubb. 24/11/2023
Opposizione tardiva contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al legale del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2023, n. 27478. Pres. Cristiano. Est. Perrino.
FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione
Il ricorrente aveva presentato opposizione tardiva contro il decreto di liquidazione del compenso a lui spettante per azioni legali intraprese per conto del Fallimento, non considerando che il termine per tale opposizione è di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso, secondo il rito sommario di cognizione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività e la Cassazione ha confermato la decisione. Le spese sono state compensate "poiché il ricorso è stato proposto antecedentemente all’evoluzione giurisprudenziale seguita alla novella".
Questa la massima ufficiale:
“In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio."
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