Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29999 - pubb. 10/10/2023

Mandato all’incasso e compensazione 'impropria' nel concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2023, n. 28232. Pres. Mercolino. Est. Fidanzia.


Rapporti bancari - Concordato preventivo - Mandato all’incasso - Compensazione impropria



La Cassazione riafferma il principio in base al quale, nel caso di compensazione c.d. impropria, “la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico.


Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale - ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell’erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto di credito - non trova applicazione l’art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a esistenza”.


In conclusione - afferma la Suprema Corte - “l’esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso, e l’operatività dell’istituto della c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenersi legittimamente le somme riscosse dopo l’apertura del concordato preventivo”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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