Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29604 - pubb. 05/08/2023

Il giudice della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può solo vietare di iniziare o proseguire le azioni esecutive

Cassazione civile, sez. III, 26 Luglio 2023, n. 22715. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Sovraindebitamento - Apertura della procedura di composizione della crisi - Rapporto con le procedure esecutive pendenti - Divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive



I rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice.


Pertanto, qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit., siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale - col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., concorrendone i presupposti - può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte).


Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; tuttavia, nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata - che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione abbia disposto il prosieguo della procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c., pena l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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