Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 295 - pubb. 01/01/2007
Obblighi collaterali di protezione nei contratti a prestazioni corrispettive
Cassazione civile, sez. II, 16 Novembre 2000, n. 14865. Est. Settimj.
Contratti a prestazioni corrispettive – Dovere di correttezza, buona fede e diligenza – Obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione.
Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c. - si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto. Detti doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa, ne faccia richiesta all'acquirente prima di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al "genus" prodotto o commerciato, diversamente rendendosi inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come precondizioni dell'obbligazione principale, e già solo per questo legittimando l'eccezione ex art. 1460 c.c..
Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. precontrattuale
omissis
Fatto
Nel 1982 la s.n.c. "Modulo 80" ordinava alla s.p.a. "STEP" una fornitura di stampati per buste paga a modulo continuo, da utilizzarsi in sistema computerizzato, destinata al proprio cliente s.p.a. "Fratelli Guzzini".
Ricevuto il materiale, la "Modulo 80", constatatane la difformità dall'ordinazione effettuata, comunicava le proprie contestazioni alla "STEP" ma questa, ciò non ostante, chiedeva ed otteneva dal presidente del tribunale di Piacenza decreto ingiuntivo nei confronti della "Modulo 80" per l'importo di L 1.436.925.
Avverso tale provvedimento monitorio proponeva opposizione la "Modulo 80" deducendo d'aver ordinato stampati della dimensione di otto pollici e d'averne ricevuti altri della dimensione di nove pollici, non utilizzabili nelle apparecchiature computerizzate alle quali erano destinati.
Costituendosi, la "STEP" contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva respingersi l'opposizione.
Con sentenza 30.7.94, l'adito tribunale - ritenuto che, pur provata l'esistenza del contratto, la "STEP" non avesse provato le specifiche pattuizioni intervenute ed, in particolare, le dimensioni precise del materiale commissionatole, onde doveva ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento da parte della "Modulo 80" ex art. 1460 CC - accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione la "STEP" proponeva gravame cui resisteva la "Modulo 80".
Con sentenza 18.1.97, la corte d'appello di Bologna - ritenuto che la "STEP" avesse pienamente assolto all'onere probatorio a suo carico dimostrando, mediante le fatture e le bolle d'accompagnamento prodotte, comprovanti l'avvenuta consegna del materiale, l'esistenza del credito vantato; che, per contro, la "Modulo 80" non avesse assolto all'inverso onere, su di essa incombente, di dimostrare la difformità del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato; che, in difetto di prova da parte dell'acquirente in ordine all'eccepita mancanza di qualità della cosa vendutagli e, quindi, dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del venditore, dovesse ritenersi illegittimo il rifiuto di pagamento opposto dal primo al secondo - in riforma dell'impugnata sentenza condannava la "Modulo 80" al pagamento della somma di L 1.436.925 ed accessori in favore della "STEP".
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la "Modulo 80" con tre motivi, illustrati anche da memoria.
Resisteva la "STEP" con controricorso.
Diritto
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati per logica connessione degli argomenti, la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 2697 e 1460 CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia ritenuto doversi dalla controparte attrice provare, oltre alla sussistenza d'un contratto ed alla consegna d'una merce, anche l'esatta natura della merce la cui fornitura aveva formato oggetto del contratto, stante l'interposta contestazione da parte d'essa convenuta del diritto azionato ex adverso per inadempimento della stessa controparte, ravvisabile nella consegna di merce totalmente inidonea all'uso, cui conseguiva il legittimo rifiuto di pagamento in ragione della sollevata exceptio inadimpleti contractus.
Le censure della ricorrente meritano accoglimento, in quanto la corte territoriale ha posto alla base dell'adottata decisione una serie di premesse ciascuna delle quali risulta inficiata dai denunziati errori di diritto laddove, con l'impugnata sentenza, dopo una generica enunciazione del principio dell'onere della prova quale posto in via generale dall'art. 2697 CC, ha ritenuto sia che il venditore potesse limitarsi a provare la sussistenza del contratto ed una propria avvenuta prestazione, sia che tali prove potessero essere fornite con la produzione di fatture e bolle d'accompagnamento, sia che fosse l'acquirente tenuto a dimostrare l'eccepito difetto di qualità della merce vendutagli, il tutto senz'affatto considerare, in primo luogo, come le peculiari caratteristiche del caso in esame rendessero necessaria, giusta quanto in materia già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'adozione d'un diverso più specifico criterio applicativo del richiamato principio ed, in secondo luogo, come la ritenuta prova non fosse, comunque, idonea allo scopo.
Incombe, infatti, sull'attore, ex art. 2697 pr. co. CPC, l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fatta valere in giudizio, giacché alla ricorrenza di essi sono condizionate l'efficacia e la sussistenza stessa del diritto azionato, onde onere siffatto, qualora in tema di contratti a prestazioni corrispettive la controversia investa anche la genesi del rapporto in ragione delle difese svolte al riguardo dal convenuto, di necessità s'estende dalla semplice sussistenza del titolo a tutti indistintamente gli elementi costitutivi della fattispecie, la dimostrazione dei quali rappresenta, ad un tempo, nel superamento dell'eccezione, la prova del fondamento della domanda e la condizione per il suo accoglimento; per il che non è sufficiente all'attore allegare e provare la sussistenza d'un accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento d'una qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ma gli è necessario allegare e provare altresì esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato, al pari di tutti gli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass. 16.7.99 n. 7553, 29.5.98 n. 5306, 20.6.96 n. 5694, 7.3.94 n. 2204, 13.5.93 n. 5458, 18.12.92 n. 13445).
Nè prova siffatta può essere fornita, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, con la produzione d'una fattura e tanto meno d'una bolla di consegna emesse in relazione all'effettuata prestazione, giacché tanto l'una come l'altra, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla loro funzione di far risultare documentalmente l'attività svolta dalla parte che le ha formate in assunta esecuzione d'un contratto, s'inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, detti documenti non possono assurgere a prova del contratto e men che mai del suo contenuto ma ne possono, al più, costituire un mero indizio (Cass. 26.8.98 n. 8466, 3.7.98 n. 6502, 18.2.95 n. 1798, 18.8.93 n. 8751, 21.5.92 n. 6142).
Orbene, nella specie, l'attore, avendo chiesto con la domanda il riconoscimento del diritto a ricevere il prezzo della merce consegnata in esecuzione d'un contratto di compravendita stipulato con il convenuto, a fronte dell'eccezione sollevata da quest'ultimo, per essergli stata resa una prestazione diversa nell'oggetto da quella pattuita, aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi di detto contratto e, tra questi, in particolare, quale fosse stato, appunto, l'esatto oggetto pattuito della propria prestazione, id est il bene in ordine al quale s'era formato l'accordo delle parti rispettivamente di vendere e di acquistare, da identificarsi mediante l'indicazione delle specifiche caratteristiche di esso sulle quali detto accordo aveva avuto luogo.
Laddove, in vero, nel contratto di compravendita l'oggetto della prestazione del venditore rappresenti non un bene dotato di proprie peculiari qualità individuanti ma solo una delle plurime species riconducibili ad un più vasto genus prodotto o commerciato dallo stesso venditore, questi, nel dedurre il contratto a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità tra quanto pattuito e quanto consegnatogli, non può esimersi dallo specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare species pattuita (salvo dedurre, invece, e quindi anche adeguatamente provare, attesa l'anomalia dell'ipotesi rispetto all'id quod plerumque accidit, la genericità della pattuizione al riguardo), diversamente risultando esso indeterminato e, di conseguenza, sfornito l'adempimento di prova idonea.
Si può, anzi, ritenere che, nell'ipotesi considerata, un diverso onere per il venditore, non probatorio ma sostanziale, sorga ancor prima, già nel momento della stipulazione del contratto e, comunque, in quello dell'esecuzione della prestazione, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive il nesso d'interdipendenza che lega le contrapposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito d'un rapporto sinallagmatico determina, secondo il principio interpretativo-integrativo, l'estensione dei doveri di correttezza, di buona fede, di diligenza - stabiliti dagli artt. 1337 e 1338 CC per la fase precontrattuale e della stipulazione e dagli artt. 1374 e 1375 CC per la fase dell'esecuzione, in armonia con quanto già prescritto per le obbligazioni in generale dall'art. 1175 CC - anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, d'informazione, di collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tener conto delle motivazioni della controparte all'acquisto.
Ond'è che detti doveri ed obblighi non possono non imporre ch'esso imprenditore, anzi tutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa in tale occasione, ne faccia richiesta all'acquirente anzi di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal consegnare beni d'una species qualunque tra quelle appartenenti al genus prodotto o commerciato, diversamente rendendosi inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come precondizioni dell'obbligazione principale, e già sol per questo legittimando l'eccezione ex art. 1460 CC.
Pertanto, solo una volta che il venditore, il quale agisca per il pagamento del prezzo, abbia assolto al suddetto onere d'indicare e provare specificamente l'oggetto della propria prestazione, quale risultante dal contratto dedotto in giudizio, e l'adempimento di essa, incombe allora all'acquirente, il quale resista eccependo l'inidoneità della prestazione resa dalla controparte, l'onere di provare o, sotto il profilo contrattuale, la non rispondenza dell'oggetto della prestazione della controparte, quale dalla stessa allegato e provato, rispetto ad altro diverso assuntivamente pattuito, o, sotto il profilo fattuale, la difformità tra il bene effettivamente pattuito e quello consegnatogli.
Erroneamente, dunque, la corte territoriale ha esonerato il venditore dall'onere di provare gli elementi costitutivi del contratto dedotto in giudizio ed, in particolare, l'esatto oggetto della prestazione dovuta e la conformità ad esso della merce consegnata, ponendo, invece, a carico dell'acquirente l'onere di provare la difformità dell'oggetto della prestazione ricevuta rispetto a quello della prestazione richiesta; tra l'altro con la singolare motivazione che il convenuto non avesse provato l'eccezione mediante la produzione della copia dell'ordinativo mentre, per converso, non aveva ritenuto necessario che l'attore provasse la domanda mediante la produzione dell'originale del medesimo documento, per di più considerando all'uopo sufficienti documenti di formazione unilaterale dello stesso attore il cui contenuto era stato ex adverso contestato.
Nè si potrebbe utilmente osservare, in contrario, che, essendosi dall'acquirente, convenuto non per la risoluzione ma per l'esecuzione del contratto, eccepito un inesatto adempimento, su di lui incombesse l'onere di fornire la prova relativa, secondo un principio anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10.2.00 n. 1457, 15.10.99 n. 11629, 11.11.96 n. 9825); tale non è, infatti, il caso in esame, al quale va, piuttosto, applicato il diverso principio per cui, come del pari ha ripetutamente evidenziato la medesima giurisprudenza, qualora il convenuto eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento da parte dell'attore, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova del proprio adempimento (Cass. 16.7.99 n. 7553, 29.5.98 n. 5306, 5.12.94 n. 10446, 7.3.94 n. 2204, 30.12.92 n. 13757, 18.12.92 n. 13445, 31.3.87 n. 3099) e, quindi, necessariamente, anche della corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito.
Il che si verifica, come nella specie, ove il convenuto abbia contestato la prestazione dell'attore per essergli stato consegnato non un bene affetto da vizi o mancante di qualità promesse od essenziali, ipotesi che, attenendo ad una semplice imperfezione della prestazione peraltro immutata nella sua identità, integrano gli estremi d'un inesatto adempimento, bensì aliud pro alio, ipotesi che, attenendo ad una differenza sostanziale nell'identità della prestazione, integra gli estremi d'un inadempimento totale.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte ed autorevole dottrina hanno, infatti, individuato il criterio discretivo tra la fattispecie della consegna di aliud pro alio e quella della consegna di beni mancanti delle qualità promesse od essenziali, ovvero affetti da vizi redibitori, sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus sia alla destinazione economico-sociale dei beni stessi, evidenziando, in particolare, come il riferimento a quest'ultima valga a circoscrivere la rilevanza del vizio o del difetto di qualità in sè considerati o, se vuolsi, ad ampliare l'ambito d'operatività del criterio del genus con riguardo ai casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile d'assolvere alla funzione di quello in ordine al quale s'è formato l'accordo contrattuale (Cass. 23.3.99 n. 2712, 15.5.98 n. 4899, 13.1.97 n. 244, 19.1.95 n. 593, 19.10.94 n. 8537, 15.2.92 n. 1866, ma già, e pluribus, 9.7.82 n. 4085, 25.5.71 n. 1521).
Si verte, dunque, in tema di vizi redibitori o di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito attenga all'individualità od alla destinazione di esso, sì che questo risulti o di genere del tutto diverso da quello in ragione delle cui caratteristiche l'acquirente s'era indotto ad effettuare l'acquisto, ovvero presenti difetti o carenze tali da renderlo inidoneo ad essere utilizzato nella sua ordinaria destinazione od in quella specifica dedotta in contratto, id est se ne possa ravvisare la surrichiamata inidoneità ad assolvere alla funzione economico-sociale, risultando di fatto appartenere ad una specie diversa ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta.
Nel caso in esame, poiché non è in discussione essere stato presente alle parti che le buste oggetto della prestazione del venditore, anche per la loro stessa natura, fossero destinate all'inserimento in un determinato sistema d'elaborazione meccanografica (quello della ditta Guzzini cliente dell'acquirente ed il cui logo doveva comparire sulle buste), è evidente che le dimensioni delle stesse dovessero necessariamente corrispondere alle caratteristiche richieste dal sistema nel quale avrebbero dovuto essere inserite, altrimenti risultando del tutto inutilizzabili e, quindi, prive dell'idoneità ad assolvere alla funzione cui l'acquirente intendeva destinarle ed in ragione della quale s'era risolto all'acquisto, in quanto ricomprese in una sottospecie sostanzialmente diversa da quella utilizzabile.
Premesso che l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione ed all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove, come nella specie, le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata (da ultimo, Cass. 13.9.97 n. 9098, 12.12.96 n. 11106), nella questione dedotta dalla "Modulo 80" con l'opposizione al decreto ingiuntivo basata sull'eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 CC deve, dunque, essere ravvisata la contestazione d'un inadempimento totale della controparte - per consegna di aliud pro alio e non per consegna di bene genericamente mancante di qualità, come, per contro, erroneamente ritenuto dalla corte territoriale - che, quindi, va qualificata come eccezione inadimpleti contractus e non come eccezione non rite adimpleti contractus.
Ne consegue che, come già sopra evidenziato, erroneamente la corte territoriale ha preteso dall'acquirente, attore in opposizione ma convenuto sostanziale, la prova della difformità dell'oggetto della prestazione ricevuta rispetto a quello contrattualmente stabilito laddove avrebbe dovuto, invece, richiedere al venditore, convenuto formale ma attore sostanziale, l'inversa prova della conformità dell'uno rispetto all'altro.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata in relazione agli esaminati motivi, mentre il terzo motivo, attinente alla valutazione delle prove da rinnovarsi nel giudizio di rinvio, informato ai sopra enunziati principi, rimane assorbito.
Al giudice di rinvio è anche rimesso, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
LA CORTE Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Camera di Consiglio il 15.3.2000.