Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29297 - pubb. 13/06/2023
Atto di concorrenza sleale posto in essere dal terzo interposto
Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2023, n. 12092. Pres. Genovese. Est. Iofrida.
Concorrenza sleale - Terzo interposto - Distinzione
In linea di principio, che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; tuttavia, l'illecito non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, e, se il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro.
Quando invece l'atto di concorrenza sleale sta stato compiuto da chi non sia dipendente dell'imprenditore che ne beneficia, la responsabilità dell'impresa concorrente viene affermata sulla base della regola dell'art. 2598 c.c., che qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, laddove, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa, l'atto corrisponda all'interesse dell'imprenditore, sempre che il terzo si trovi con il primo in una relazione tale da qualificare il suo agire come diretto ad avvantaggiare l'imprenditore della concorrenza sleale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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