Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29290 - pubb. 09/06/2023

Dimostrazione delle esportazioni fuori dal territorio doganale dell'Unione in regime di non imponibilità

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 26 Maggio 2023, n. 14853. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.


IVA - Regime di non imponibilità - Esportazioni fuori dal territorio doganale - Prova



Per quanto riguarda le esportazioni fuori dal territorio doganale dell'Unione in regime di non imponibilità secondo l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è sufficiente che esistano indizi che la merce sia stata trasportata fuori dall'Unione e che la destinazione dei beni all'esportazione sia dimostrata con prove certe e incontrovertibili.


In questa prospettiva, anche un documento di origine privata, convalidato o contrassegnato da un'autorità doganale, anche se situata nel paese terzo di destinazione, purché la sua autenticità non sia in discussione, costituisce prova certa e incontrovertibile dell'uscita dal territorio doganale. Tale documento è considerato equivalente al documento di accompagnamento dell'autorità doganale del paese di carico della merce.


Questo approccio è coerente con il principio che il regime di transito esterno dell'UE mira a facilitare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, permettendo il trasporto di queste dal luogo di introduzione nella Comunità al luogo di destinazione o, nel caso di attraversamento della Comunità, fino all'ufficio di uscita, senza la necessità di ripetere le formalità doganali al passaggio da uno Stato membro all'altro (CGUE, 29 aprile 2004, British American Tobacco, C-222/01, punti 49, 50).


[La Corte ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato questi principi, ritenendo che il codice alfanumerico MRN applicato da uffici doganali non nazionali costituisca prova dell'effettiva uscita dal territorio doganale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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