Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29256 - pubb. 02/06/2023

Atti di concorrenza sleale e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2023, n. 12049. Pres. Genovese. Est. Iofrida.


Concorrenza sleale - Violazione di norme pubblicistiche - Distinzione



Con riguardo alla violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., , la sola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente, attesa la moltitudine di norme che incidono sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione può costituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deve essere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta del concorrente, dimostrazione non tanto della violazione di norme amministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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