Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29064 - pubb. 25/04/2023
Fallimento: quando il creditore può agire in revocatoria in nome e per conto proprio
Cassazione civile, sez. III, 28 Febbraio 2023, n. 5988. Pres. Scarano. Est. Cricenti.
Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull’esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa. (massima ufficiale)
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