Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28998 - pubb. 12/04/2023
Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni
Cassazione civile, sez. II, 09 Marzo 2023, n. 7041. Pres. Bertuzzi. Est. Pirari.
Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione
In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. (massima ufficiale)
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