Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28732 - pubb. 16/02/2023
Omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento e termine per proporre la domanda di esdebitazione
Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 2023, n. 3316. Pres. Cristiano. Est. Tricomi.
Fallimento – Omessa comunicazione del decreto di chiusura della procedura – Esdebitazione
– Termine per la domanda
Il decreto di chiusura del fallimento non reclamato nel termine lungo di un anno dal suo deposito diviene indipendentemente dalla sua mancata comunicazione al fallito, dovendo escludersi l'idoneità di tale omissione a giustificate l'applicazione tanto dell'art. 327, secondo comma, quanto dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.; ne consegue che, ai sensi dell'art. 143 l. fall., la domanda di esdebitazione deve comunque essere presentata nel termine di un anno supra indicato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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