Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28513 - pubb. 07/01/2023
Frodi IVA, buona fede del contribuente e vincoli posti dal diritto dell’Unione al giudicato esterno
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Dicembre 2022, n. 37889. Pres. Tinarelli. Est. D'Aquino.
Frodi IVA – Oneri della prova – Buona fede del contribuente –
Giudicato esterno – Vincoli del diritto dell’Unione
Il giudizio di buona fede relativo al comportamento del contribuente coinvolto in una frode IVA è un giudizio di buona fede oggettiva che va commisurato allo standard di diligenza di un operatore professionale che si trovi ad operare in analoghe condizioni di mercato.
Detto standard di diligenza deve, inoltre, essere aderente alle circostanze del caso concreto, dovendo trarsi il giudizio di consapevolezza del contribuente della frode IVA commessa a monte in base a circostanze oggettive dalle quali dedurre che un analogo operatore commerciale si sarebbe potuto avvedere della frode IVA commessa nella catena distributiva a monte, così che rileva, in proposito, non solo la qualità soggettiva dell'emittente - per cui appare evidente che il giudizio di buona fede non possa essere esteso a operazioni di acquisto in cui il fornitore sia diverso - ma soprattutto la condizione operativa in cui si siano trovati ad operare sia il committente, sia l'emittente.
E', difatti, in relazione a tali circostanze di fatto che il giudizio di buona fede oggettiva può essere correttamente tratto, per cui (in tesi) anche operazioni effettuate con lo stesso fornitore possono sortire effetti diversi ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, ove le condizioni in cui le transazioni commerciali sono in concreto avvenute si rivelino differenti.
Appare, pertanto, evidente che il giudizio di buona fede che deve essere assolto dal contribuente non può che essere commisurato alle condizioni in cui le parti della transazione commerciale si siano trovate a operare nell'ambito di quella specifica operazione; ne consegue che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, non solo non può invocarsi il giudicato esterno verificatosi in un diverso periodo di imposta, ma neanche il giudicato esterno formatosi in relazione ad operazioni di acquisto correnti con i medesimi fornitori, se non si provi che le condizioni di fatto in cui erano maturati gli acquisti fossero differenti e fossero in grado di incidere negli esatti termini sul giudizio di buona fede oggettiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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