Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28510 - pubb. 06/01/2023
Danno grave alla persona: il giudice deve prevedere ‘ex ante’ i meccanismi di adeguamento della rendita
Cassazione civile, sez. III, 25 Ottobre 2022, n. 31574. Pres. Travaglino. Est. Pellecchia.
Danno grave alla persona -
Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia
- Natura e disciplina della rendita ex art. 2057
c.c. - "Opportune
cautele" per il danneggiato - Necessità -
Previsione "ex ante" di
meccanismi di adeguamento rispetto al potere di
acquisto della moneta -
Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli
indici IPCA o FOI - Altri
strumenti di cautela - Fattispecie
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere "ex ante" i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a fare applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenuto non rispettoso del precetto dell'art. 1223 c.c., in quanto concepito per la liquidazione di una imposta e, soprattutto, avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario). (massima ufficiale)
Testo Integrale