Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28501 - pubb. 04/01/2023

Danno alla persona: la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice il quale può provvedere senza necessità di un'istanza di parte

Cassazione civile, sez. III, 25 Ottobre 2022, n. 31574. Pres. Travaglino. Est. Pellecchia.


Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni



In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso. (massima ufficiale)




Testo Integrale