Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28295 - pubb. 01/12/2022
Non è proponibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato l'inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2022, n. 27301. Pres. Genovese. Est. Abete.
Sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti – Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale confermato in sede di reclamo – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento
In tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun "vulnus" al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. (massima ufficiale)
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