Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28214 - pubb. 17/11/2022

La profilatura dell’investitore deve avvenire al momento della conclusione del contratto quadro

Cassazione civile, sez. I, 04 Novembre 2022, n. 32631. Pres. Acierno. Est. Catallozzi.


Intermediazione finanziaria - Profilatura di rischio dell’investitore e valutazione di adeguatezza delle singole operazioni - Acquisizione al momento della conclusione del contratto quadro



L’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni richieste dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998, al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo l'adempimento in parola essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l’investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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