Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28182 - pubb. 11/11/2022
Opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate a seguito di sentenza riformata
Cassazione civile, sez. VI, 07 Ottobre 2022, n. 29302. Pres. Esposito. Est. Ponterio.
Opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mirato ad ottenere la restituzione dell'indennità risarcitoria già versata dal datore al lavoratore per effetto di pronunzia di illegittimità del licenziamento, poi riformata ed ancora pendente in sede di legittimità, rilevando, da un lato, l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento di impugnativa del licenziamento e quello sospeso e, dall'altro l'omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stata riconosciuta l'autorità di tale decisione). (massima ufficiale)
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