Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28111 - pubb. 29/10/2022
Proposta di accordo e piano sono riproponibili prima dei cinque anni se il debitore non ne ha beneficiato
Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2022, n. 28013. Pres. Genovese. Est. Abete.
Sovraindebitamento – Proposta di accordo proposta nei cinque anni successivi ad altra proposta – Inammissibilità – Limiti
La proposta di "accordo" e, analogamente, il "piano" sono riproponibili anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2 lett. b), della legge n. 3 del 2012, siccome siffatto termine preclusivo opera nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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