Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27901 - pubb. 22/09/2022
Il decreto di omologazione del concordato preventivo è soggetto ad imposta fissa di registro, anche se prevede l'impegno del terzo di conferire al concordato una somma di denaro
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 04 Luglio 2022, n. 21113. Pres. Balsamo. Est. Picardi.
Imposta di registro - Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Imposta in misura fissa - Applicazione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie
In tema di imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato preventivo, alla stregua del criterio nominalistico, rientra nella dizione di cui all'art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ed è, pertanto, assoggettato ad imposta in misura fissa e non proporzionale, salvo che da esso derivi un effetto traslativo o altro effetto considerato espressivo di ricchezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetto a tassazione fissa l'impegno del terzo di conferire al concordato una somma di denaro per soddisfare, pur parzialmente, i creditori, non generando lo stesso, con l'omologa, una nuova ricchezza in loro favore, né una modifica dell'originaria situazione debitoria). (massima ufficiale)
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