Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27862 - pubb. 15/09/2022
Pagamento diretto del subappaltatore e scioglimento del contratto a seguito di fallimento dell'appaltatore
Cassazione civile, sez. I, 27 Luglio 2022, n. 23522. Pres. Scaldaferri. Est. Vella.
Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – Compatibilità con l’ipotesi di dichiarazione di fallimento dell’appaltatore – Esclusione – Fondamento
Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall. e 140, comma 1, del summenzionato decreto, lo scioglimento del contratto, fattispecie idonea a travolgere anche l'eventuale patto successivo e accessorio mirato a rimodulare il programma negoziale, ancorché il patto in parola configuri un mandato in "rem propriam". (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Fallimento e pagamento delle opere eseguite
- ∙ Scioglimento del contratto di mandato e pagamenti successivi
Testo Integrale