Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27861 - pubb. 15/09/2022
Applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi in materia di esecuzione forzata
Cassazione civile, sez. VI, 02 Maggio 2022, n. 13797. Pres. Scoditti. Est. Tatangelo.
Esecuzione forzata - Opposizione in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Contestazione del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione - Fattispecie
Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini al giudizio sorto, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno del debitore, tra il creditore procedente e la creditrice intervenuta in ordine al diritto di quest'ultima di partecipare alla predetta distribuzione, evidenziando come le domande di accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità del credito per cui la creditrice era intervenuta nel processo esecutivo - in virtù della contestata simulazione o dell'inefficacia degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale - fossero state formulate allo scopo di ottenere l'esclusione della creditrice dalla distribuzione della somma ricavata e, dunque, costituissero un presupposto per la decisione dell'opposizione esecutiva). (massima ufficiale)
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