Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27787 - pubb. 04/08/2022
Deposito telematico dell'opposizione allo stato passivo
Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 2022, n. 18609. Pres. Cristiano. Est. Zuliani.
Opposizione allo stato passivo – Deposito telematico – Mancata previsione della obbligatorietà – Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale
L’art. 16-bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, nello stabilire i casi e i termini in cui il deposito degli atti processuali di parte con modalità telematica è reso obbligatorio, presuppone, a fortiori, il riconoscimento di tale modalità di deposito come valida forma degli atti processuali; sarebbe un’interpretazione arbitraria e del tutto illogica desumere, dalla mancata previsione dell’obbligatorietà di deposito telematico degli atti introduttivi, una volontà della legge di vietare, per tali atti, la forma che rende obbligatoria per gli atti endoprocessuali.
All’assenza di un obbligo deve corrispondere, in mancanza di un esplicito divieto, una facoltà della parte di scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall’ordinamento processuale, con la precisazione che nulla in contrario a tale considerazione potrebbe desumersi da una circolare ministeriale, in un ordinamento in cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo «regolato dalla legge» e che anche la mancanza, all’epoca del deposito del ricorso, di un decreto dirigenziale di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione nell’ufficio giudiziario potrebbe rilevare ai fini della deroga all’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del processo civile telematico per determinati atti, non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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