Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27633 - pubb. 09/12/2005

Soggetti abilitati a proporre l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili

Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2005, n. 21721. Pres. Olla. Est. Plenteda.


Fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Società - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - Legittimazione ad agire - P.M. - Esclusione - Invalidità dell'estensione del fallimento disposta su istanza del P.M. - Esclusione



A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 142 del 1970 e n. 127 del 1975, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la categoria dei soggetti abilitati a proporre l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili si è sostanzialmente ricomposta nei termini di cui all'art. 6 della legge fallimentare, ad eccezione del P.M., il cui difetto di titolarità dell'azione non comporta tuttavia l'invalidazione della pronuncia, la quale rientra pur sempre nei poteri ufficiosi del tribunale, riconosciuti dall'art. 147, secondo comma, che possono essere esercitati anche sulla base di elementi utili acquisiti "aliunde", dovendo distinguersi dalla legittimazione all'esercizio dell'azione la mera segnalazione di dati informativi di provenienza esterna, la quale impegna l'organo decidente a pronunziare il fallimento solo in quanto ne ravvisi gli estremi. (massima ufficiale)


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