Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27630 - pubb. 11/03/2011

Istanza del fidejussore non escusso

Cassazione civile, sez. VI, 11 Febbraio 2011, n. 3472. Pres. Ceccherini. Est. Zanichelli.


Fallimento - Iniziativa - Ricorso del creditore - Fidejussore non escusso - Legittimazione - Spettanza - Fondamento - Modifiche dell'art. 6 legge fall. - Irrilevanza



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 legge fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova formulazione della citata norma la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà, senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello di cui all'art. 52 legge fall. che assicura il concorso sul patrimonio del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori, compresi, ai sensi dell'art. 55 legge fall., quelli condizionali; ne consegue la piena legittimazione, a proporre il predetto ricorso, in capo al fidejussore non escusso, non essendo contestabile che il suo diritto, azionabile una volta verificatasi la condizione dell'avvenuto pagamento, tragga origine da un atto anteriore all'apertura del concorso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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