Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27625 - pubb. 23/12/2012

Concordato preventivo, fallimento d'ufficio e disciplina transitoria

Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2012, n. 20757. Pres. Carnevale. Est. Di Amato.


Risoluzione del concordato - Conseguenze - Regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Dichiarazione di fallimento di ufficio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento



In tema di procedure concorsuali, la riforma dettata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in difetto di diversa disposizione transitoria (riferendosi alle sole procedure di fallimento e di concordato fallimentare il suo art. 150, che per esse ha sancito l'ultrattività della disciplina precedente), è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo, in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, derivandone, pertanto, l'impossibilità della dichiarazione di fallimento d'ufficio dell'imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione. (massima ufficiale)


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