Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27572 - pubb. 29/06/2022
Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale e silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di cui all’art. 142, comma 3, c.ass.
Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2022, n. 14981. Pres. Spirito. Est. Rossetti.
Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di cui all’art. 142, comma 3, c.ass. - Conseguenze - Indennizzo di danni per cui il danneggiato non abbia chiesto né ottenuto il risarcimento - Diritto di surrogazione - Sussistenza - Fattispecie
L'assicuratore sociale che non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno del danneggiato, nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia risarcito alla vittima, ma non anche relativamente alle somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia chiesto né ottenuto il risarcimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in mancanza della comunicazione ex art. 142 c.ass., aveva escluso il diritto di surrogazione dell'INAIL relativamente alle somme versate a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rilevando come tale emolumento, indennizzando il danno patrimoniale da perdita della retribuzione, non fosse riconducibile al danno biologico risarcito al danneggiato dall'assicuratore della r.c.a.). (massima ufficiale)
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