Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27338 - pubb. 21/05/2022

Sovraindebitamento: la proroga della moratoria di cui all'art. 8, co. 4, l. 3/2012 richiede il consenso del creditore

Cassazione civile, sez. I, 23 Febbraio 2018, n. 4451. Pres. Didone. Est. Dolmetta.


Sovraindebitamento – Moratoria ex art. 8 comma 4 della legge 3/2012 – Proroga – Esclusione



Il termine dilatorio fissato dalla norma dell'art. 8 comma 4 della legge - per cui il piano può «prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione» per il pagamento dei creditori privilegiati - non ha natura processuale, ma sostanziale con la conseguenza che la moratoria, che risulta concessa dalla legge, incide sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione.

Non è pertanto possibile predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato; del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale «la regola generale... del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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