Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27252 - pubb. 07/05/2022
Applicazione dell'art. 35, comma 35 quinquies, d.l. n. 223/2006 ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma
Cassazione civile, sez. III, 14 Febbraio 2022, n. 4688. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Titoli esecutivi anteriori all'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Conseguenze - Richiesta stragiudiziale di pagamento delle spese giudiziali dovute da enti previdenziali - Decorso del periodo di 120 giorni - Condizione per la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e per la promozione di azioni esecutive - Configurabilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 - che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti - trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma; ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere "in executivis" o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l'accredito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)
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