Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27071 - pubb. 02/04/2022
Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo
Cassazione civile, sez. III, 17 Gennaio 2022, n. 1170. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.
Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull’oggetto del processo esecutivo - Conseguenze - Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo - Modificazione dell’oggetto di tale giudizio - Condizioni
Nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell'ipotesi di intervento del creditore procedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell'obbligo del terzo, l'oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti. (massima ufficiale)
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