Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27017 - pubb. 24/03/2022
Determinazione del valore della causa di opposizione all'esecuzione in base all'importo indicato nell'atto di intimazione
Cassazione civile, sez. VI, 31 Gennaio 2022, n. 2882. Pres. Amendola. Est. Fiecconi.
Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza
Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori. (massima ufficiale)
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