Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26990 - pubb. 11/01/2021
Le sedi per affrontare le questioni relative oltre all'esistenza e all'entità del credito e della graduazione dei privilegi
Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 1971, n. 389. Pres. Berarducci. Est. Scanzano.
Fallimento - Esercizio del privilegio - Attuazione nelle due fasi della verificazione del passivo e della ripartizione dell’attivo - Preclusioni rispettivamente derivanti dalla conclusione delle due fasi - Modificazione dell'ordine dei privilegi dei crediti per contributi ed accessori dovuti agli istituti previdenziali, disposta dall'art 66 della legge n 153 del 1969 - Applicabilità - Presupposti
Nel procedimento fallimentare l'esercizio del privilegio si attua attraverso la duplice fase della verificazione del passivo, la cui conclusione preclude ogni questione relativa, oltre che all'esistenza e all'entità del credito ed all'efficacia del titolo da cui esso deriva, anche all'esistenza delle cause di prelazione in se considerate, e della ripartizione dell'attivo, specificamente destinata alla graduazione dei privilegi ed, in genere, alla collocazione dell'un credito rispetto agli altri, quali risultano dallo stato passivo e dalle ammissioni tardive. Conseguentemente, avvenuta l'ammissione del credito al passivo con privilegio, l'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che modifica il grado del privilegio dei crediti per retribuzioni ed indennità dovute ai prestatori di lavoro subordinato e per contributi ed accessori dovuti a determinati enti ed istituti in relazione alla loro attività assicurativa, assistenziale e previdenziale, deve essere applicato, sempre che alla data dell'entrata in vigore della detta legge, non sia stato ancora approvato il piano di ripartizione dell'attivo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato