Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26986 - pubb. 11/01/2021

Applicabilità in sede fallimentare dei nuovi privilegi introdotti in pendenza della procedura

Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 1972, n. 958. Pres. Favara. Est. Longo.


Fallimento - Effetti - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati



L'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, che modifica il grado del privilegio dei crediti per contributi dovuti ad istituti, quali l'INPS, che gestiscono le forme di Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia ed i superstiti, e applicabile anche alle procedure fallimentari in cui, all'entrata in vigore della legge stessa, benchè sia già stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, non sia ancora divenuto definitivo il decreto che stabilisce e rende esecutivo il piano di riparto; la nuova disciplina deve essere infatti applicata, per espressa disposizione, anche per i privilegi sorti e fatti valere anteriormente all'entrata in vigore della legge che la detta, purchè la procedura sia ancora in corso in tale momento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato