Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26972 - pubb. 11/01/2021

Non può prendersi in esame nella fase di ripartizione dell'attivo una questione non di comparazione, ma di esistenza di un privilegio

Cassazione civile, sez. II, 13 Luglio 1972, n. 2374. Pres. Ferrati. Est. Tresca.


Fallimento - Passività fallimentari - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Formazione dello stato passivo - Esecutività dello stato passivo - Decreto di approvazione dello stato passivo - Efficacia - Successiva fase di ripartizione dell’attivo - Questione di esistenza d'un privilegio - Improponibilità



Il decreto di approvazione dello stato passivo, se non impugnato nei modi e termini di legge, preclude, nell'ambito del procedimento fallimentare, ogni questione relativa all'esistenza, entità ed efficacia dei crediti ammessi ed anche all'esistenza delle cause di prelazione. Pertanto non può prendersi in esame nella successiva fase di ripartizione dell'attivo - destinata esclusivamente alle controversie di graduazione dei privilegi e, in genere, a quelle concernenti la collocazione di ciascun privilegio rispetto ad altri - una questione non di comparazione, ma di esistenza in assoluto di un privilegio, ormai preclusa per la definitiva formazione dello stato passivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato