Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26970 - pubb. 11/01/2021

Procedimento di reclamo e contraddittorio

Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 1972, n. 2580. Pres. Giannattasio. Est. Scanzano.


Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Procedimento camerale - Attività difensive - Limiti - Finalità del procedimento - Risoluzione di questioni su diritti soggettivi - Esclusione - Limiti



Il procedimento camerale delineato dagli artt. 23 e 26 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), pur consentendo attività che sono espressione del diritto di difesa (quali la produzione di documenti, la sollecitazione di richieste di informazioni alla pubblica amministrazione, la presentazione di memorie) non assicura la pienezza del contraddittorio, e non garantisce completamente l'esercizio del predetto diritto, sia perché non consente le deduzioni di tutti i mezzi di prova sia per l'eccessiva brevità del termine assegnato per il reclamo al tribunale. Tale procedimento consente la risoluzione di tutte le questioni che attengono al regolare e rapido svolgimento della procedura concorsuale, ma non di quelle su diritti soggettivi, ancorché aventi un momento di collegamento con detta procedura. In materia di diritti soggettivi, pertanto, l'uso del procedimento camerale e consentito nelle sole ipotesi tipiche per le quali il legislatore (limitando le garanzie di difesa, di contraddittorio e di forme proprie del processo ordinario, per subordinarle alle esigenze del sollecito svolgimento della esecuzione fallimentare e consentire agli organi che vi sono preposti, una visione costante ed unitaria delle vicende che vi ineriscono) lo abbia espressamente previsto (art 25 n 7, 110 , 151, comma terzo, ultima parte legge fallimentare) e salvo al giudice di sollevare le questioni di legittimità costituzionale che ritenga rilevanti. (massima ufficiale)