Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26969 - pubb. 11/01/2021

Stabilità del riparto parziale

Cassazione civile, sez. II, 22 Febbraio 1973, n. 518. Pres. Tamburrino. Est. Renda.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale - Mancata tempestiva impugnazione - Successiva contestazione - Preclusione - Creditori privilegiati - Jus superveniens - Diverso ordine di distribuzione - Inapplicabilità



Il provvedimento di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato, ha natura di provvedimento giurisdizionale e diviene definitivo quando siano decorsi i termini per le impugnazioni previste in via generale dall'art. 26 della legge fallimentare, per cui anche se non costituisce vera e propria cosa giudicata sul rapporto obbligatorio, e idoneo a determinare una preclusione nel senso che quanto con esso e disposto non può essere più oggetto di discussione, neppure in base a norme di legge sopravvenute che regolino diversamente la graduazione dei privilegi (nella specie l' INPS chiedeva che si procedesse a revisione del già avvenuto riparto parziale di somme fra i creditori privilegiati di un fallimento, in base all'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale stabilisce che le norme in esso contenute si applicano anche se il privilegio sia stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato