Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26960 - pubb. 11/01/2021

Nullità del decreto che renda esecutivo un piano di riparto parziale senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art 110

Cassazione civile, sez. II, 13 Luglio 1973, n. 2035. Pres. Rossano. Est. Moscone.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale - Inosservanza delle forme prescritte - Nullità sanabile



Non può ritenersi affetto da nullità insanabile il decreto con cui il giudice delegato stabilisca e renda esecutivo un piano di riparto parziale senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art 110 legge fallimentare - parere del comitato dei creditori, deposito in cancelleria del progetto, avviso ai creditori, decorso del termine di dieci giorni dall'avviso. Tale nullità, deve, invece, considerarsi sanata ove non sia fatta valere tempestivamente e ritualmente dalla parte che ne abbia avuto conoscenza e nel cui interesse quelle formalità risultano prescritte. (nella specie, il giudice delegato aveva autorizzato, su istanza del curatore, il versamento all' ufficio del registro della somma dovuta per IGE evasa ed interessi per fruire del condono fiscale previsto dalla legge 23 dicembre 1966 n 1139 a condizione del pagamento dell'imposta nel termine di cui all'art 3 della legge stessa). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato