Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26958 - pubb. 11/01/2021
Applicazione di nuove norme sul privilegio emanate in corso di procedura
Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 1973, n. 2494. Pres. Icardi. Est. Elia.
Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Modificazione dell'ordine dei privilegi - Sopravvenienza prima della esecutività dello stato di ripartizione - Applicabilità
L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 (contenente modifiche dell'ordine dei privilegi fissato dagli artt 2773, 2776 e 2778 del codice civile), dispone che le nuove norme si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla detta legge ed ai privilegi fatti valere anteriormente ad essa, purchè la procedura sia tuttora in corso al momento della sua entrata in vigore. In Sede fallimentare la procedura avente per fine l'esistenza del credito, delle cause di prelazione, e la collocazione del credito rispetto agli altri, secondo la graduazione dei privilegi, non può dirsi compiuta se tutte queste finalità non siano state raggiunte. Pertanto, la preclusione - che rende inapplicabile le modifiche disposte con il citato art 66 - non sussiste se, all'atto dell'entrata in vigore della indicata legge, non sia stato ancora reso esecutivo lo stato di ripartizione dell'attivo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Applicabilità in sede fallimentare dei nuovi privilegi introdotti in pendenza della procedura
- ∙ Modificazione dellordine dei privilegi