Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26954 - pubb. 11/01/2021
I provvedimenti emessi dal giudice delegato in sede di riparto sono reclamabili ex art 26 legge fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 20 Marzo 1974, n. 783. Pres. Giannattasio. Est. Pajardi.
Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Impugnabilità
I provvedimenti emessi dal giudice delegato in Sede di riparto dello attivo fallimentare, ancorché incidenti su diritti soggettivi, sono reclamabili ex art 26 legge fallimentare, entro tre giorni dalla comunicazione, al tribunale, il cui decreto e poi soggetto al ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 Costituzione. Tale ricorso non e invece ammissibile contro i provvedimenti del giudice delegato. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Oggetto della cognizione del giudice delegato
- ∙
Reclamo
Reclamo, oggetto legittimazione ed interesse - ∙ Reclamo ex art 26 l.f.