Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26953 - pubb. 11/01/2021

Il riparto parziale reso esecutivo non può essere oggetto di contestazioni e di modificazione

Cassazione civile, sez. II, 20 Marzo 1974, n. 777. Pres. Cortesani. Est. Vela.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione



L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 che modifica il grado del privilegio di alcuni crediti, tra cui quelli per contributi di previdenza sociale, con lo stabilire nel suo penultimo comma che le norme in esso contenute si applicano anche se il privilegio sia stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, non può determinare un'alterazione delle situazioni già definite. Il provvedimento di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato, non ha carattere provvisorio si da potere essere modificato in seguito ad ulteriori risultanze; pertanto, decorsi i termini di impugnazione previsti dall'art 26 legge fallimentare quanto con esso disposto non può essere ulteriormente oggetto di contestazioni e di modificazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato