Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26521 - pubb. 26/01/2022

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Dicembre 2021, n. 41271. Pres. Doronzo. Est. Pagetta.


Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere della prova - A carico del lavoratore



Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso. (massima ufficiale)


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